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Il presente statuto
è parte integrante dell’Atto costitutivo
dell’Associazione “Memento Domini”,
esso è costituito da venticinque articoli
suddivisi in quattordici paragrafi.
Costituzione
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Art.1 E’ costituita in Mussomeli (CL) l’Associazione
culturale “MEMENTO DOMINI”;
Art.2 E’ eletta sede dell’associazione
il locale a piano terra dell’immobile posto
al civico n°11 di Via Ugo Foscolo, con ingresso
indipendente, dalla via Vincenzo Bellini; essa
può essere mutata per mezzo di una delibera
del consiglio.
Art.3 La cessazione delle attività sociali,
se non espressamente rinnovate, avverrà
il 31 dicembre 2099;
Art.4 L’associazione è apolitica,
apartitica e senza scopi di lucro;
Scopi Sociali
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Art.5 Anima fondamentale dell’Associazione
è quella di conservare e tramandare la
memoria storica delle Lamentazioni della Settimana
Santa di Mussomeli.
Art.6 L’associazione si propone anche:
a) di recuperare i testi, le musiche e le partiture
del canto tradizionale e popolare siciliano e
in particolare quelli della zona nissena, al fine
di divulgare la cultura del nostro popolo in un
progetto più ampio di studio etnografico
siciliano;
b) di divulgare gli studi etnografici e musicologi
delle partiture in modo da poter raggiungere e
collaborare con tutte le realtà che si
occupano di musica tradizionale e canto popolare,
quali: università italiane, Centri Studi,
Associazioni e chiunque volesse collaborare, per
le stesse finalità.
Art. 7 L’Associazione si riserva l’ampliamento
degli scopi sociali per mezzo di regolamento interno.
Organi
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Art. 8 Gli organi dell'Associazione sono:
1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio di Presidenza;
3. Il Presidente
Art. 9 L'Assemblea è costituita da tutti
gli associati.
Essa è presieduta dal Presidente che la
convoca in via ordinaria una volta l'anno ed in
via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche per
richiesta di almeno un terzo degli aderenti, entro
quindici giorni dalla sua formalizzazione con
la presentazione dell'ordine del giorno al Presidente,
il quale deve provvedere a fissare la data.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente
costituita con la presenza della metà più
uno degli aderenti.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente
costituita con la presenza di un terzo degli aderenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate
a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezioni
delle modifiche statutarie per le quali si richiede
la maggioranza dei quattro quinti di tutti gli
aderenti e per la sfiducia al Consiglio di Presidenza
per la quale, è richiesta la maggioranza
assoluta e la contemporanea elezione di un nuovo
Consiglio di Presidenza a maggioranza relativa.
L'Assemblea ordinaria annuale si terrà,
nella duplice convocazione, almeno una settimana
prima l'inizio del periodo quaresimale e nel giorno
fissato dal Presidente. La convocazione, fatta
per lettera scritta, dovrà contenere l'ordine
del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.
L'Assemblea ha le seguenti prerogative:
Consiglio di Presidenza
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Art.10 Il Consiglio di presidenza è composto
da tre membri eletti dall'assemblea degli aderenti
sulla base di un'unica lista su cui gli aventi
diritto possono esprimere fino a tre voti di preferenza.
Esso può cooptare, di volta in volta, altri
due membri in qualità di esperti collaboratori
aventi diritto a voto consultivo.
Il Consiglio di Presidenza ha durata biennale,
così come il Presidente, e decade alla
data naturale o per sfiducia dell'assemblea.
Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono
prese a maggioranza semplice e il Presidente ha
il potere di riproporre una sola volta e nella
successiva convocazione la sua proposta di deliberazione
eventualmente respinta.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione
del Presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno
o per richiesta degli altri membri.
Le convocazioni possono avvenire sia per vie brevi
o per vie postali.
Il componente del Consiglio di Presidenza che
si assenta senza giustificato motivo per tre volte
consecutive è dichiarato decaduto e surrogato,
in linea provvisoria fino alla decisione dell'assemblea,
dal Presidente con uno dei soci.
Il Presidente, nell'ipotesi del comma precedente,
è tenuto a convocare l'Assemblea entro
trenta giorni dalla decisione adottata per la
ratifica della stessa o per l'elezione del nuovo
membro del Consiglio.
Il Consiglio di Presidenza ha le seguenti prerogative:
a) Fissare le norme mediante regolamento interno,
per il funzionamento dell'Associazione;
b) Elaborare il programma di lavoro in base alle
linee programmatiche deliberate dall'Assemblea
promuovendone e coordinandone l'attività
e autorizzandone la spesa;
c) Regolamentare, di volta in volta, le iniziative
e le attività dell'Associazione, nominando,
se necessario, specifici gruppi di lavoro;
d) Eleggere il Presidente, il Vicepresidente e
il Segretario-Tesoriere;
e) Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
aderenti;
f) Proporre all'Assemblea l'espulsione degli aderenti;
g) Ratificare nella prima seduta successiva, i
provvedimenti di propria competenza adottati dal
Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
h) Comminare la sospensione degli aderenti;
Il Presidente
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Art.11 Il Presidente è eletto dal Consiglio
di Presidenza a maggioranza di voti.
Ha mandato biennale e cessa dalla carica alla
scadenza naturale o in caso di dimissioni volontarie
o di decadenza per sfiducia dell'assemblea.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea
degli aderenti e del Consiglio di Presidenza.
Il Presidente in caso di necessità e di
urgenza, assume provvedimenti di competenza del
Consiglio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione successiva.
In caso di assenza o impedimento del Presidente,
questi può delegare il Vicepresidente a
sostituirlo in tutte le sue funzioni.
Nel caso di dimissione o di decadenza del Presidente,
il Vicepresidente ne assume le funzioni per l'ordinaria
amministrazione e convoca entro dieci giorni l'Assemblea
degli aderenti per la surroga del componente del
Consiglio di Presidenza mancante.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione
nei confronti di terzi e in giudizio. Ha la firma
sociale ed impegna l'Associazione nei confronti
di terzi.
Il Vicepresidente
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Art.12 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio
di Presidenza a maggioranza di voti.
Ha mandato biennale e cessa dalla carica alla
scadenza naturale o in caso di dimissioni volontarie
o di decadenza per sfiducia assembleare.
Il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente,
solo dietro delega di quest'ultimo o per comprovato
suo impedimento ad esercitare il mandato presidenziale
e, comunque, solo nei casi di estrema e giustificata
urgenza; in caso d'assenza momentanea del presidente,
potendo, in sua vece, è autorizzato a svolgere
tutti gli atti d'ordinaria amministrazione.
Il Segretario - Tesoriere
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Art.13 Il Segretario - Tesoriere coadiuva il Presidente
e ha i seguenti compiti:
a) Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del
registro degli aderenti;
b) Provvede al disbrigo della corrispondenza;
c) E' responsabile della redazione e della conservazione
dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del
Consiglio di Presidenza;
d) Predispone lo schema del progetto di bilancio
preventivo che sottopone al Consiglio di Presidenza
entro il mese di febbraio e del bilancio consuntivo
che sottopone al Consiglio di Presidenza entro
la fine di gennaio;
e) Provvede alla tenuta dei registri e alla contabilità
dell'Associazione nonché alla Conservazione
della documentazione relativa con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti;
f) Provvede alla riscossione delle entrate e delle
uscite in conformità alle decisioni del
Consiglio di Presidenza;
g) E' responsabile delle scritture contabili le
cui pagine devono essere numerate e vidimate preventivamente
dal Presidente.
In caso di sua assenza tale funzioni sono svolte
da un componente del Consiglio di Presidenza designato
dal Presidente.
Gratuità delle cariche
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Art.14 Tutte le cariche sociali sono gratuite,
hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.
In caso di dimissione o di decadenza di un componente
si procede ai sensi del precedente art.10 comma
sette.
Bilancio
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Art.15 Ogni anno devono essere redatte, a cura
del Consiglio di Presidenza, i bilanci preventivo
e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare
che per l'associazione ha inizio l'1 gennaio di
ogni anno e termina il 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo deve riferire anche sulla
situazione patrimoniale e i finanziamenti dell'Associazione.
Aderenti
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Art.16 Sono aderenti all'Associazione coloro che
hanno sottoscritto il presente statuto o che,
fatta regolare domanda, sono accolti dal Consiglio
di Presidenza.
Condizione indispensabile per l'ammissione nell'Associazione
è il raggiungimento della maggiore età
e l'indiscussa correttezza nei rapporti sociali
e nella partecipazione alla vita della comunità.
L'aspirante aderente, nella domanda di ammissione
deve dichiarare di accettare, senza riserva alcuna,
lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre
dalla data del provvedimento di accettazione.
Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione
per:
a) Dimissioni volontarie;
b) Per indegnità proposta dal Consiglio
di Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono
a titolo gratuito.
Chiunque può far parte dell'Associazione,
unico requisito deve essere quello di mostrare
interesse per le finalità che persegue
l'Associazione ad esclusione di quelli di cui
al comma seguente.
Non possono far parte dell'Associazione coloro
i quali appartengono ad altre similari o sono
promotori di gruppi che perseguono gli stessi
obiettivi o che hanno svolto conclamata attività
in antitesi alle iniziative del costituente gruppo
associativo.
Nei casi di cui al comma precedente, l'assemblea
può ammettere l'adesione all'Associazione
solo se si raggiunge l'unanimità dei voti.
L'Associazione non fa alcuna discriminazione di
razza e politica mantenendo il suo carattere apartitico.
Tutte le persone, Enti, Associazioni e Sodalizi
in genere, che contribuiscono finanziariamente
in via continuativa o no, saranno considerati
aderenti sostenitori e inseriti in apposito Albo.
Gli aderenti sono passibili dei seguenti provvedimenti
adottati dal Consiglio di Presidenza:
a) Ammonizione;
b) Sospensione a tempo determinato o indeterminato;
c) Decadenza o espulsione.
La sospensione, disposta dal Consiglio di Presidenza,
si applica a chi si rende responsabile di mancanza
verso gli aderenti.
L'espulsione, su proposta del Consiglio di Presidenza,
è di competenza dell'Assemblea e si applica
a chi si rende responsabile di gravi colpe verso
l'Associazione.
Diritti e obblighi degli aderenti
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Art.17 Gli aderenti hanno diritto di partecipare
alle Assemblee, di votare senza possibilità
di delega e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.
Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le
norme del presente statuto, i regolamenti interni
approvati dal Consiglio di Presidenza, di pagare
le quote sociali e i contributi dell'ammontare
fissato dall'assemblea e di collaborare nelle
attività dell'Associazione per il pieno
raggiungimento dei suoi fini e per il pieno decoro
della sua immagine.
Art.18 E' prevista una quota di adesione una tantum
il cui ammontare è annualmente fissato
dall'Assemblea.
E' prevista una quota associativa annuale che
è fissata dall'Assemblea pagabile in unica
soluzione.
Gli aderenti non in regola con il pagamento delle
quote sociali non possono partecipare ai lavori
assembleari e rivestire cariche sociali.
Situazione patrimoniale e risorse economiche
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Art.19 il patrimonio dell'Associazione è
costituito dagli eventuali beni mobili ed immobili
di proprietà della stessa.
Art.20 L'associazione trae le risorse economiche
per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
a) Quota associativa, quota di adesione e contributi
degli aderenti;
b) Contributi da privati, da Enti e da Istituzioni
Pubbliche e Private;
c) Contributi da organismi internazionali;
d) Donazioni e lasciti testamentari;
e) Utili derivanti dall'organizzazione e gestione
di manifestazioni e di eventi;
f) Rendite di beni mobili ed immobili pervenuti
all'Associazione a qualunque titolo;
Art.21 I fondi sono depositati presso l'Istituto
di Credito locale deliberato dal Consiglio di
Presidenza;
Art.22 Ogni operazione finanziaria è disposta
con firme congiunte del Presidente e del Segretario
- Tesoriere.
Scioglimento dell'Associazione
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Art.23 Lo scioglimento dell'Associazione è
deliberato dall'Assemblea all'unanimità.
In tale eventualità l'Assemblea nomina
uno o più liquidatori e stabilisce la destinazione
finale di eventuale eccedenza risultante dalla
vendita di beni mobili ed immobili posseduti dall'Associazione
con preferenza per le Associazioni di volontariato
e beneficenza locali.
Norme finali
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Art.24 In caso di controversie interne o verso
terzi è competente il Foro di Caltanissetta.
Art.25 Per quanto non stabilito nel presente statuto
si fa riferimento alla regolamentazione interna
e, per quanto al di fuori del libero arbitrio
alle disposizioni legislative in materia.
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